Articolo 7 – Proprietà intellettuale
1.La proprietà intellettuale per opere dell’ingegno che possano derivare dallo svolgimento delle attività è regolata secondo la legislazione vigente. L’Università potrà cedere i diritti economici al committente per una utilizzazione parziale o esclusiva anche a fini commerciali e industriali, purché a fronte di un adeguato corrispettivo, da specificare espressamente nel contratto o da prevedere in apposito atto integrativo, qualora relativo a proprietà intellettuale sopravvenuta nel corso dello svolgimento dell’attività.
2.L’eventuale apporto di proprietà intellettuale pregressa da parte del committente e/o dell’Università e/o dei singoli docenti e ricercatori coinvolti nell’attività, dovrà esser specificato nelle clausole contrattuali e disciplinato con apposite pattuizioni anche di ordine economico.
3.Nel caso in cui il committente, già titolare di un’invenzione, finanzi appositamente un’attività che comporti lo sviluppo e la ricerca relativa a tale invenzione anche ai fini di un brevetto o di uno sfruttamento dell’invenzione, i diritti di distribuzione e canoni di sfruttamento dell’invenzione spettano al committente e l’Università nell’ambito del corrispettivo si farà carico di regolare i diritti patrimoniali secondo la legislazione vigente.
4.L’Università potrà far riferimento all’attività per trarne argomento di tesi o pubblicazioni scientifiche, con modalità da concordarsi con il committente e nel rispetto dei diritti di proprietà intellettuale.