Articolo 12 – Destinazione delle quote destinate al bilancio universitario e alle Unità organizzative
1.La quota destinata al bilancio universitario viene versata dall’unità organizzativa successivamente all'incasso dell’ultima fattura emessa.
2.La quota destinata al bilancio universitario è così ripartita:
a)per il 40% al fondo per la ricerca scientifica;
b)per il 20% al fondo per la premialità del personale docente, previsto dall’art. 9 legge 30 dicembre 2010 n. 240;
c)per il 40% al fondo comune di Ateneo, secondo i criteri definiti in sede di contrattazione integrativa di Ateneo.
3.La quota destinata all’unità organizzativa potrà essere anche destinata alla premialità per il personale a supporto amministrativo-contabile di gestione della commessa, in relazione alla complessità della stessa, secondo i criteri definiti in sede di contrattazione integrativa di Ateneo.