Articolo 15 – Attività di formazione e aggiornamento professionale
1.Le prestazioni di cui al presente articolo sono finalizzate al soddisfacimento di esigenze di formazione non curriculare espresse da soggetti pubblici e/o privati, per la formazione e l’aggiornamento professionale dei propri dipendenti.
2.Tali prestazioni non devono assumere carattere concorrenziale rispetto alle attività didattiche istituzionali né possono configurarsi in modo tale da nuocere all’immagine dell’Università.
3.In nessun caso, a conclusione delle predette attività, potranno essere rilasciati crediti formativi universitari e/o altri titoli affini da parte dell’Università cui compete unicamente il rilascio di attestati di frequenza. Dalle attività formative oggetto del presente articolo, sono esclusi i corsi di perfezionamento.