Art. 5 - Modalità di attribuzione dei compensi
1. I compensi aggiuntivi, per gli incarichi di cui al precedente art. 4, lett. a), sono attribuiti a professori e ricercatori, anche a tempo determinato, con cadenza annuale, con provvedimento rettorale, su proposta del Consiglio di Dipartimento.
2. I compensi aggiuntivi, per gli incarichi di cui al precedente art. 3, lett. b), sono attribuiti al personale tecnico amministrativo con i criteri fissati dalla contrattazione collettiva integrativa di Ateneo.
3. Sono esclusi dall’attribuzione dei compensi i professori e ricercatori che nell’anno precedente non abbiano conseguito una valutazione positiva secondo quanto previsto dalla regolamentazione di Ateneo.
4. È escluso dall’attribuzione dei compensi aggiuntivi il personale che nei tre anni solari precedenti all’attribuzione del compenso aggiuntivo abbia commesso violazioni del Codice di Comportamento o abbia subito sanzioni disciplinari.
5. Tutti i compensi di cui al presente Regolamento sono assoggettati alle ritenute fiscali, previdenziali e assistenziali previste per i redditi da lavoro dipendente.
Limitatamente ai compensi e premi relativi al Fondo premialità destinato ai docenti e ricercatori è consentita l’opzione per la trasformazione del compenso in fondi di ricerca, da trasferire al proprio Dipartimento di afferenza, purché tale opzione venga esercitata prima del pagamento.
6. I compensi di cui al presente regolamento concorrono alla determinazione del limite previsto dall’art. 13 del Regolamento relativo ai contratti stipulati per conto terzi.