Art. 9 – Modalità di svolgimento del lavoro agile
1.Fermo restando che la prestazione lavorativa in presenza deve essere prevalente rispetto a quella resa in modalità agile, alla/al dipendente è consentito l’espletamento ordinario dell’attività lavorativa al di fuori della sede di lavoro per un massimo di 2 giorni fissi a settimana, con una giornata massima di rientro pomeridiano, da definire in sede di accordo individuale, non frazionabili ad ore. Le giornate indicate nell’accordo individuale sono generalmente fisse, ferma restando la possibilità di adeguare la calendarizzazione alle esigenze operative che di volta in volta possono presentarsi, sia su base settimanale che mensile, in presenza di situazioni particolari o per esigenze da concordare con la/il Responsabile di Struttura.
2.Ove la/il dipendente sia in part-time verticale semplice su base settimanale, potrà avvalersi di 1 giorno a settimana di lavoro agile.
3. Le giornate di lavoro agile oggetto dell’accordo, non fruite nella settimana per esigenze di servizio, possono essere recuperate, entro il mese successivo. Le giornate di sabato e domenica sono escluse.
4.Non è possibile alternare nella stessa giornata lavoro agile e lavoro in sede. Qualora la/il dipendente debba svolgere parte della prestazione lavorativa in presenza (es. per un corso di formazione, visita dal medico competente etc), non potrà svolgere il resto della giornata in modalità agile.
5.Altresì, alla/al dipendente sono concesse n. 5 giornate aggiuntive di lavoro agile nell’arco dell’anno solare (o di durata dell’accordo) da utilizzare esclusivamente in caso di situazioni che impediscano il raggiungimento della sede di lavoro ma non pregiudichino l’attività lavorativa svolta da remoto, ovvero altri casi eccezionali personali, previa autorizzazione della/del Responsabile di struttura.
6.Per gravi e urgenti motivi di salute debitamente documentati, resta salva la possibilità per il Direttore generale di autorizzare temporaneamente, su istanza della/del dipendente e/o su indicazione del Medico Competente, lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile in deroga al limite massimo di giornate previsto.
Tale possibilità è concessa anche ove ricorrano gravi, urgenti e non altrimenti conciliabili situazioni personali e familiari debitamente documentati, per un periodo di tempo limitato a seconda delle esigenze e purché sia rispettato il criterio di prevalenza nel trimestre o la deroga sia prevista dalla normativa nazionale.
7.La prestazione lavorativa in modalità agile è svolta senza un vincolo prefissato di orario di inizio e fine servizio, nell’ambito delle ore massime di lavoro giornaliere e settimanali stabilite dalla legge e dalla contrattazione e fatti salvi altresì i tempi di riposo ed intervallo previsti a tutela della salute della/del lavoratrice/lavoratore.
8.Nelle giornate di lavoro agile si individuano:
a)una fascia di contattabilità, tendenzialmente dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 16.00 nelle giornate di rientro, salve eventuali esigenze organizzative della struttura di appartenenza o individuali, da concordare con il/la Responsabile, al fine di garantire un’ottimale organizzazione delle attività e permettere le necessarie occasioni di contatto, via mail o telefonico o con altre modalità similari (quali, a titolo esemplificativo, Teams), e coordinamento con le/i colleghe/i e con la/il Responsabile. Tale fascia oraria, indicata nell’accordo individuale, non può essere superiore all’orario medio giornaliero di lavoro;
b)fascia di inoperabilità standard: tale fascia comprende il periodo di 11 ore di riposo consecutivo di cui all’art. 7 del d.lgs. n. 66 del 2003 al cui rispetto la lavoratrice/il lavoratore è tenuta/o che include il periodo di lavoro notturno tra le ore 22.00 e le ore 06.00 del giorno successivo, più sabato, domenica e festivi. Durante tale fascia non è erogabile la prestazione lavorativa.
9.Nelle giornate di lavoro agile, dovrà essere inserito (a cura della/del dipendente) nel sistema di rilevazione presenze l’apposito giustificativo. Sarà compito della/del Responsabile della Struttura validare la richiesta di lavoro agile attraverso il Portale.
10.Nelle giornate di lavoro agile, nelle fasce di contattabilità la/il dipendente è tenuta/o a attivare la deviazione di chiamata sul cellulare di servizio, ove presente, o rispondere alle chiamate via Teams, nonché alle mail.
11.La/Il dipendente può richiedere, ove ne ricorrano i presupposti, la fruizione dei permessi previsti dai contratti collettivi o da norme di legge quali, a titolo esemplificativo, i permessi brevi, i permessi per motivi personali o familiari, i permessi sindacali, i permessi per visite mediche, i permessi per assemblea sindacale e i permessi di cui all’art. 33 della L. 104/1992.La/Il dipendente che fruisce dei suddetti permessi, per la durata degli stessi, è sollevato dagli obblighi stabiliti dal comma 1 per la fascia di contattabilità.
Restano garantiti gli istituti contrattuali relativi alle assenze dal servizio e alla fruizione delle ferie, delle festività soppresse e dei permessi previsti da specifiche disposizioni di legge e dai CCNL.
12.Nelle giornate in cui la prestazione lavorativa viene svolta in modalità agile non è possibile effettuare lavoro straordinario, plus orario, lavoro disagiato o rischioso.
13.Parimenti, non è prevista l’effettuazione di missioni/trasferte e il pagamento delle relative indennità, in quanto incompatibili con lo smartworking.
L’Amministrazione si riserva di richiedere la presenza in sede della/del dipendente per sopravvenute esigenze di servizio con un preavviso, ove possibile, di un giorno lavorativo per una giornata in cui avrebbe dovuto operare in smartworking. Il rientro in servizio può anche comportare, nei limiti e con le modalità concordate con la/il Responsabile, il recupero delle giornate di lavoro agile non fruite. Analogamente in caso di rientro in sede per la partecipazione a giornate di formazione da svolgersi in presenza.
14.In caso di problematiche di natura tecnica e/o informatica, e comunque in ogni caso di cattivo funzionamento dei sistemi informatici, qualora lo svolgimento dell’attività lavorativa a distanza sia impedito o sensibilmente rallentato, la/il dipendente è tenuta/o a darne tempestiva informazione alla/al propria/o Responsabile. Questi, qualora le suddette problematiche dovessero rendere temporaneamente impossibile o non sicura la prestazione lavorativa, può richiamare la/il dipendente a lavorare in presenza. In alternativa al rientro in sede, la/il dipendente potrà prendere un giorno di ferie o altro istituto che autorizzi le assenze del personale.
In caso di ripresa del lavoro in presenza, il lavoratore è tenuto a completare la propria prestazione lavorativa fino al termine del proprio orario ordinario di lavoro.
15.La/Il dipendente ha diritto alla disconnessione. A tal fine, fermo restando quanto previsto dal comma 8, lett. b) e fatte salve le attività funzionali agli obiettivi assegnati, negli orari diversi da quelli ricompresi nella fascia di cui al comma 8, lett. a) non sono richiesti i contatti con i colleghi o con la/il Responsabile per lo svolgimento della prestazione lavorativa, la lettura delle e-mail, la risposta alle telefonate e ai messaggi, l’accesso e la connessione al sistema informativo dell’amministrazione.