Art. 11 – Rapporto di lavoro. Trattamento giuridico ed economico
1.L’amministrazione garantisce che la/il dipendente che svolge la prestazione lavorativa nella modalità del lavoro agile non subisca penalizzazioni ai fini del riconoscimento di professionalità e della progressione di carriera.
2.Lo svolgimento della prestazione lavorativa nella modalità del lavoro agile non modifica la natura giuridica del rapporto di lavoro subordinato, né il trattamento economico stipendiale in godimento, né la sede di lavoro che resta invariata ad ogni effetto di legge e di contratto.
3.Il trattamento economico accessorio spettante è definito negli Accordi integrativi di Ateneo.
4.La/Il dipendente che svolge la prestazione nella modalità del lavoro agile ha diritto alla tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dipendenti da rischi connessi alla prestazione lavorativa resa all’esterno dei locali aziendali.
5. È esclusa la responsabilità del datore di lavoro in caso di condotta colposa della lavoratrice/del lavoratore.