Art. 7 – Accordo individuale di lavoro agile
1.Le/I dipendenti ammesse/i allo svolgimento della prestazione di lavoro agile sottoscrivono un accordo individuale, accessorio rispetto al contratto individuale di lavoro, che regola diritti e obblighi reciproci. In particolare esso, redatto per iscritto ai fini della regolarità amministrativa e della prova, disciplina:
a)la durata dell’accordo (indeterminato/determinato);
b)le modalità di svolgimento della prestazione lavorativa svolta all'esterno della sede di lavoro, con indicazione delle giornate di lavoro da svolgere in modalità agile;
c)l’individuazione della fascia e delle modalità di contattabilità, nonché l’individuazione della fascia di inoperabilità, dei tempi di riposo e di disconnessione della/del lavoratrice/lavoratore;
d)le modalità di recesso e le ipotesi di giustificato motivo di recesso;
e)gli obiettivi della prestazione;
f)le strumentazioni tecnologiche utilizzate dalla/dal lavoratrice/lavoratore;
g)l’eventuale strumentazione fornita dall’Amministrazione per la durata dell’accordo individuale;
h)le modalità di esercizio del potere direttivo e di controllo dell’Amministrazione sulla prestazione resa dalla/dal lavoratrice/lavoratore, nel rispetto dell’art. 4 della L. n. 300/1970;
i)modalità e tempi di esecuzione e di misurazione della prestazione.
2.Generalmente gli Accordi vengono stipulati a tempo indeterminato. In particolari casi, qualora esigenze di servizio o altre circostanze lo prevedano, possono essere stipulati Accordi a tempo determinato.
3.Al momento della sottoscrizione dell’accordo, sarà posta a disposizione della/del dipendente l’Informativa sulla sicurezza in caso di lavoro agile, nella quale sono individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto in ambienti diversi da quelli universitari, a seconda che essa sia svolta in ambienti indoor o outdoor.