Art. 16 – Norme transitorie e finali
1.Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nell’Albo di Ateneo, e sarà applicato ai contratti di lavoro agile aventi decorrenza dal 1° aprile 2024.
2.Per quanto attiene agli aspetti assicurativi e previdenziali e per tutto quanto non espressamente previsto, si rinvia a quanto prescritto dalla normativa vigente.
3.Gli accordi individuali avranno una durata fino al termine del rapporto di lavoro con l’Ateneo, fatta salva la possibilità per motivate esigenze di servizio di stipulare accordi di lavoro agile a tempo determinato, i casi previsti dall’art. 8 del presente Regolamento o diverse disposizioni normative.
4.Il presente Regolamento potrà essere oggetto di revisione, nel rispetto delle relazioni sindacali e dei contenuti del CCNL di Comparto vigente pro tempore.