Art. 4 – Attività espletabili in modalità agile
1.La prestazione lavorativa può essere eseguita in modalità agile quando sussistano le seguenti condizioni:
a)possibilità di delocalizzare, almeno in parte, le attività assegnate alla/al dipendente, senza che sia necessaria la sua costante presenza fisica nella sede di lavoro o sia necessaria una relazione costante con la/il propria/o Responsabile o con le/i colleghe/i;
b)possibilità di utilizzare strumentazioni tecnologiche idonee allo svolgimento della prestazione lavorativa al di fuori della sede di lavoro;
c)possibilità di svolgimento in relativa autonomia operativa e organizzativa nel rispetto degli obiettivi prefissati;
d)possibilità di monitorare e valutare i risultati delle attività assegnate rispetto agli obiettivi programmati.
2.Sono escluse dal novero delle attività in modalità lavoro agile quelle che richiedono lo svolgimento di prestazioni da svolgere su turni, o quotidianamente e necessariamente presso specifiche strutture di erogazione dei servizi ovvero che richiedono l’utilizzo costante di strumentazioni non remotizzabili (cd. “attività indifferibili”), ove non utilmente applicabile il principio di rotazione delle/dei dipendenti, quali, a titolo esemplificativo:
a)persone operanti presso sportelli incaricati del ricevimento del pubblico in sola presenza;
b)attività tecniche di laboratorio per le quali è necessario l’utilizzo di macchine o strumentazioni presenti in sede;
c)attività tecniche che implicano la costante presenza presso le sedi dell’Ateneo (es. sopralluoghi, interventi tecnici);
d)attività di portierato.