Art. 12 - Luogo di svolgimento dell'attività in lavoro agile
1.Il luogo in cui espletare l’attività lavorativa è individuato dalla/dal singola/o dipendente d’intesa con l’Amministrazione, nel rispetto di quanto indicato nel comma seguente e nell’informativa sulla sicurezza, affinché non sia pregiudicata la tutela della/del lavoratrice/lavoratore stessa/o e la segretezza dei dati di cui dispone per esigenze di ufficio. Ogni eventuale modifica della sede concordata dovrà formare oggetto di apposita preventiva comunicazione alla/al propria/o Responsabile, che dovrà consentirvi.
2.I luoghi scelti per lo svolgimento dell’attività in smartworking devono presentare le seguenti caratteristiche:
-essere idonei a consentire l'esercizio dell’attività lavorativa in condizioni di riservatezza e sicurezza anche dal punto di vista dell’integrità fisica;
-avere, di norma, una connessione internet con un livello di sicurezza adeguato che consenta il collegamento con i sistemi di Ateneo;
-essere dotati di una postazione di lavoro che garantisca lo svolgimento dell’attività in condizioni di sicurezza per il/la dipendente (avere corretta illuminazione, prevedere l'assenza di elementi che possano causare infortuni, quali prese elettriche in cattivo stato, agenti pericolosi per la salute, ecc.), nonché la necessaria tranquillità nell’erogazione della prestazione.
3.Il luogo prescelto dovrà essere preferibilmente in ambienti indoor (al chiuso) e all’interno del territorio nazionale.