Art. 15 – Sicurezza e ambiente di lavoro
1.L’Amministrazione, al fine di garantire la salute e la sicurezza del personale che svolge la prestazione in lavoro agile, mette a disposizione della/del lavoratrice/lavoratore e alle/ai Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, un'informativa scritta (“Informativa sulla salute e sicurezza nel lavoro agile”), redatta dal Servizio per la prevenzione e la protezione, nella quale sono individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro.
2.L’informativa contiene, in particolare, le indicazioni utili affinché la/il lavoratrice/lavoratore possa scegliere in modo consapevole il luogo in cui espletare l’attività lavorativa al di fuori della propria sede di lavoro.
3.Resta fermo che l’Amministrazione non risponde degli infortuni verificatisi per mancata diligenza della/del lavoratrice/lavoratore nella scelta di un luogo non compatibile con quanto indicato nell’informativa e che le conseguenze di azioni svolte dalla/dal lavoratrice/lavoratore con dolo o negligenza in materia di sicurezza rientrano nelle responsabilità della/del lavoratrice/lavoratore.