Stipula di contratti di ricerca ai sensi dell'art. 1, comma 14, della Legge 4 novembre 2005, n.230
Art. 2 - Natura del rapporto di lavoro
1. Il rapporto di lavoro si instaura tra l’Università degli Studi di Trieste e i vincitori delle procedure di valutazione comparativa indette ai sensi del presente regolamento (di seguito indicati come “ricercatori a tempo determinato”) mediante la stipula di un contratto di diritto privato di lavoro subordinato a tempo determinato.
2. Al presente rapporto, per gli aspetti normativi non disciplinati dal presente regolamento, si applicano le disposizioni del bando di concorso e in quanto compatibili:
- le norme del codice civile;
- le norme vigenti in materia di lavoro dipendente, anche per quanto attiene al trattamento fiscale, assistenziale e previdenziale;
- lo Statuto ed i Regolamenti dell’Università degli Studi di Trieste.