Art. 8 - Commissione giudicatrice
1. Scaduti i termini per la presentazione delle domande, gli organi collegiali della struttura scientifica interessata designano i componenti della commissione giudicatrice, costituita dal responsabile scientifico del progetto di ricerca, che fungerà da presidente, e da altri due membri, effettivi, di cui uno scelto tra i professori di ruolo e i ricercatori universitari confermati delle Università italiane appartenenti allo stesso settore scientifico-disciplinare o ad un settore affine, e l’altro anche esterno alle Università, purché appartenente ad Università straniere o ad Istituti accreditati dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, nonché da un membro supplente scelto tra i professori di ruolo e i ricercatori universitari confermati dell’Università degli Studi di Trieste.
2. La nomina della commissione giudicatrice è disposta con decreto del Rettore.