Art. 9 - Selezione
1. La procedura di valutazione comparativa, stabilita nel bando di selezione, avviene per titoli, eventuale prova scritta a carattere teorico/pratico e colloquio.
2. La commissione giudicatrice nella prima riunione, che può avvenire anche per via telematica, determina i criteri di massima e le modalità di valutazione dei candidati, che sono pubblicati sul sito web dell’Università degli Studi di Trieste.
3. Ai fini della valutazione del curriculum complessivo e delle pubblicazioni scientifiche dei candidati la commissione giudicatrice tiene in considerazione:
a) la congruenza delle competenze del candidato con le discipline comprese nel settore scientifico-disciplinare per il quale è bandita la procedura di valutazione comparativa ovvero con tematiche interdisciplinari che le comprendano;
b) l’originalità e l’innovatività della produzione scientifica;
c) la rilevanza scientifica della collocazione editoriale delle pubblicazioni e la loro diffusione all’interno della comunità scientifica;
d) la continuità temporale della produzione scientifica;
e) l’apporto individuale del candidato analiticamente determinato nei lavori in collaborazione;
f) l’attività didattica, svolta anche all’estero;
g) l’attività di ricerca comunque svolta presso soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri, secondo la sua attinenza con il programma di ricerca ed il campo di ricerca per il quale è bandita la procedura di valutazione comparativa.
4. Il possesso del titolo di dottore di ricerca o del diploma di specializzazione ovvero l’espletamento di un insegnamento universitario mediante contratto stipulato ai sensi delle disposizioni vigenti costituiscono titolo preferenziale.
5. La valutazione dei titoli e delle pubblicazioni è effettuata dopo la pubblicazione dei criteri sul sito web dell’Università degli Studi di Trieste e prima delle prove. I candidati che conseguono l’ammissione all’eventuale prova scritta e al colloquio verranno convocati mediante raccomandata con avviso di ricevimento almeno 15 giorni prima dello svolgimento delle medesime.
6. Gli atti della commissione giudicatrice sono costituiti dai verbali delle singole riunioni che riportano i giudizi espressi su ciascun candidato.
7. Al termine dei lavori la commissione giudicatrice, con deliberazione assunta a maggioranza dei componenti, predispone la graduatoria dei candidati e indica il vincitore della procedura di valutazione comparativa.
8. Gli atti della commissione giudicatrice sono approvati con decreto del Rettore.