Art. 12 - Stipula del contratto
1. Il vincitore della procedura di valutazione comparativa indetta ai sensi del presente regolamento viene invitato a stipulare il contratto di lavoro subordinato secondo le modalità indicate nel bando.
2. Il contratto deve specificare che trattasi di lavoro subordinato a tempo determinato e deve altresì indicare:
a) la data di inizio ed il termine finale del rapporto di lavoro;
b) il monte ore richiesto per l’attività di ricerca e quello massimo per la didattica integrativa, come definito dal successivo comma 5;
c) il campo di ricerca nel quale il ricercatore deve fornire la prestazione;
d) il trattamento economico annuo lordo spettante all’interessato.
3. Il contratto, redatto in forma scritta, è sottoscritto dal Rettore e dal vincitore della procedura selettiva.
4. La titolarità di tale contratto non precostituisce diritti in ordine all’accesso ai ruoli universitari.
5. Le prestazioni del ricercatore a tempo determinato sono svolte sotto la direzione del docente responsabile del progetto di ricerca, e sono disciplinate dalle disposizioni di carattere organizzativo vigenti nella struttura di ricerca. L’impegno orario per tali prestazioni è fissato in 1500 ore di lavoro annue, di cui al massimo 350 ore dedicate ad attività didattiche integrative.
6. La durata del contratto di lavoro subordinato non può, in ogni caso, essere inferiore a un anno né superiore a tre anni.
7. Il contratto può essere rinnovato per un periodo tale che la durata complessiva non superi i sei anni. Il rinnovo deve essere giustificato da esigenze debitamente motivate ed è ammesso per le stesse specificazioni previste dall’art. 4, comma 1, lettera b), del presente regolamento, per le quali è stato stipulato il contratto. La richiesta di rinnovo è formulata dal docente responsabile del progetto di ricerca ed è sottoposta all’approvazione dell’organo collegiale della struttura di ricerca interessata.
8. Per il periodo di durata del contratto e dell’eventuale periodo di proroga, il titolare del contratto dovrà redigere annualmente una relazione sull’attività svolta, che rimarrà agli atti della struttura di pertinenza e sarà valutata dal Consiglio della stessa struttura, sentito il responsabile scientifico del progetto di ricerca.
9. Il Direttore del Dipartimento, qualora riscontri inadempienze in merito al regolare svolgimento dell’attività da parte del titolare del contratto, sentito l’interessato e previa deliberazione del Consiglio del Dipartimento è tenuto ad informare il Rettore per le valutazioni del caso.
10. Il trattamento economico annuo lordo spettante al ricercatore a tempo determinato è stabilito nella misura del 120% del trattamento economico iniziale dei ricercatori universitari confermati a tempo pieno così come stabilito dall’art. 2 del decreto-legge 2 marzo 1987, n. 57, convertito nella legge 22 aprile 1987, n. 158.
11. Il trattamento economico minimo di cui al precedente comma, in base agli impegni richiesti all’interessato, può essere rivalutato, nei limiti delle relative compatibilità di bilancio, sino ad un massimo del 30% dell'importo di cui al comma stesso. La predetta rivalutazione è determinata in relazione agli specifici obiettivi, anche di durata pluriennale, che vengono individualmente ed espressamente attribuiti per attività di ricerca di particolare complessità e di didattica integrativa, tenendo conto dell'eventuale impegno aggiuntivo, che non potrà comunque eccedere le 1800 ore lavorative complessive annue. La rivalutazione del predetto trattamento è commisurata anche ai risultati della ricerca ed a quelli della didattica, rilevati da parte di apposita commissione, composta anche da soggetti esterni all'Ateneo, in base ai seguenti indicatori qualitativi e quantitativi:
a) originalità e innovatività dell’attività di ricerca, anche in relazione alla sua rilevanza multidisciplinare;
b) rilevanza e diffusione della produzione scientifica del ricercatore;
c) accrescimento delle competenze scientifiche e delle capacità didattiche;
d) qualità e quantità dell’attività didattica.
12. L’attività svolta dai ricercatori a tempo determinato costituisce titolo preferenziale da valutare obbligatoriamente nei concorsi che prevedano la valutazione dei titoli.
13. L’Università degli Studi di Trieste provvede alla copertura assicurativa relativa ai rischi da infortunio e alla responsabilità civile.
14. Ai soggetti titolari dei contratti di diritto privato, di cui all'art. 1, comma 14, della legge 4 novembre 2005, n. 230, si applicano, in quanto compatibili con la natura del rapporto a tempo pieno instaurato con le Università, le disposizioni di cui agli articoli commi 1, 2, 3, e 5, 33 e 34, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica dell'11 luglio 1980, n. 382, nonché quelle dei rispettivi statuti, con particolare riferimento alla disciplina relativa all'elettorato attivo e passivo dei predetti soggetti negli organi accademici degli Atenei.