Art. 7 - Consiglio di Dipartimento: composizione
1. Sono membri di diritto del Consiglio del DSV i professori e i ricercatori che afferiscono al Dipartimento.
2. Il responsabile della segreteria amministrativa di Dipartimento partecipa alle riunioni del Consiglio con funzioni segretariali e senza diritto di voto, secondo quanto previsto dallo Statuto (art. 26, c. 8).
3. Il Consiglio di Dipartimento si compone, inoltre, delle seguenti rappresentanze, elette dai rispettivi corpi elettorali:
a) una rappresentanza del personale tecnico e amministrativo, in numero pari al 25% del numero di professori e ricercatori afferenti al Dipartimento. Se dal computo deriva un numero non intero, il numero è arrotondato all’intero superiore; il mandato dei rappresentanti del personale tecnico e amministrativo dura tre anni ed è rinnovabile;
b) una rappresentanza degli assegnisti e dei borsisti di ricerca che operano nel DSV, in numero pari al 10% del loro totale; se dal computo deriva un numero non intero, il numero è arrotondato all’intero superiore; il mandato dura due anni ed è rinnovabile;
c) una rappresentanza degli studenti dei Corsi di studio gestiti dal Dipartimento, in numero pari al 15% del numero dei componenti del Consiglio di Dipartimento; se dal computo deriva un numero non intero, il numero è arrotondato all'intero superiore; un terzo di questi seggi è riservato agli iscritti ai corsi di dottorato e di specializzazione non appartenenti all’area sanitaria, con sede amministrativa presso l’Università degli Studi di Trieste e gestiti dal Dipartimento; in caso di mancata candidatura di questi studenti, i seggi sono attribuiti in subordine ai primi non eletti; il mandato dei rappresentanti degli studenti dura due anni ed è rinnovabile una sola volta;
d) le modalità di elezione dei rappresentanti degli studenti iscritti ai corsi di studio dipartimentali e interdipartimentali sono disciplinate dai regolamenti di Ateneo.
4. In caso di decadenza o di dimissioni di uno o più membri eletti nell’ambito delle suddette rappresentanze, subentra a far parte del Consiglio il primo dei non eletti che appartiene al medesimo ruolo del rappresentante decaduto o dimissionario. Nel caso non vi fossero non eletti, si procede a elezione suppletiva, indetta dal Direttore, che deve svolgersi entro il termine perentorio di 30 giorni dalla vacanza della carica e comunque in tempo utile per partecipare alla prima adunanza dopo la decadenza.