Art. 12 - Corsi di studio
1. Il Dipartimento gestisce l’attività didattica di I e II livello tramite l’istituzione di Consigli di Corso di studio per i corsi di cui è unità principale. In assenza di istituzione di un Consiglio di Corso di studio, ai sensi del comma 7, lett. o) dell’art. 28 dello Statuto, il Dipartimento può designare un coordinatore del Corso di studio, su proposta del Direttore.
2. Il Consiglio di Dipartimento approva l’eventuale istituzione di un unico Consiglio per più Corsi di studio di cui sia unità principale.
3. Ciascun Consiglio di Corso/i di studio è composto da tutti i titolari degli insegnamenti ufficiali del Corso di studio e dalla rappresentanza degli studenti. Il numero teorico dei rappresentanti degli studenti è definito dai Regolamenti Didattici dei rispettivi Corsi di studio. Il numero minimo dei rappresentanti degli studenti, ai sensi del comma 1 dell’art. 45 del RGA, deve essere pari al 15% del totale dei componenti del Consiglio di Corso di studio; il computo di tale numero va definito alla data del 1° novembre dell’anno accademico in cui si svolgono le elezioni; se dal computo deriva un numero non intero, il numero è arrotondato all’intero superiore. Il numero effettivo dei rappresentanti degli studenti è pari al numero teorico definito dai Regolamenti didattici dei Corsi di studio, solo se quest'ultimo è maggiore del numero minimo; diversamente è pari al numero minimo. I rappresentanti degli studenti durano in carica un biennio accademico e sono eletti, in via ordinaria, tra il 1° e il 30 novembre. Il conseguimento della laurea o della laurea magistrale determina la decadenza dal mandato e i rappresentanti uscenti sono sostituiti dai primi non eletti o mediante nuove elezioni.
4. Concorrono al numero legale i professori e ricercatori dell’Ateneo e i rappresentanti degli studenti. I docenti non di ruolo concorrono al numero legale solo se presenti.
5. Le sedute possono essere svolte anche in via telematica secondo le modalità definite dall’apposito regolamento di Ateneo.
6 Ciascun Consiglio elegge un Coordinatore tra i professori e i ricercatori di ruolo dell’Ateneo con le medesime modalità previste dall’art. 27 dello Statuto e dall’art. 40 del RGA per l’elezione del Direttore di Dipartimento, con esclusione dell’obbligo di presentazione anticipata della candidatura.
7. Il coordinatore eletto è nominato: per i Corsi di studio dipartimentali, con decreto del Direttore di Dipartimento che costituisce unità principale; per i corsi di studio interdipartimentali, con decreto del Rettore. Il coordinatore entra in carica alla data del decreto di nomina (art. 45, c. 4 del RGA). Il Coordinatore può designare un vicario. Nel caso in cui il Consiglio operi per una pluralità di Corsi di studio, il Coordinatore può designare un collaboratore per ciascuno di questi.
8 Il mandato di Coordinatore dura tre anni ed è rinnovabile secondo quanto previsto dallo Statuto.
9. Il Coordinatore sovrintende alle attività del Corso di studio, cura i rapporti con il Dipartimento, convoca e presiede il Consiglio di Corso di studio e promuove l’esecuzione delle rispettive deliberazioni. Nel caso di corsi interdipartimentali, il coordinatore assiste alle adunanze del Consiglio di Dipartimento cui non afferisce e si esprime con voto consultivo sui punti all’ordine del giorno relativi al suo Corso di studio (art. 45, c. 5 del RGA).
10. Il Consiglio di Corso di studio esercita le seguenti funzioni:
a) determina le linee programmatiche e di coordinamento della didattica del Corso di studio e propone al Consiglio di Dipartimento l’attivazione degli insegnamenti e la loro copertura, sentiti gli interessati;
b) propone al Consiglio di Dipartimento il Regolamento didattico del Corso di studio secondo la normativa vigente;
c) propone al Consiglio di Dipartimento, ove lo ritenga opportuno, l'istituzione del numero programmato per i Corsi di studio di sua competenza;
d) propone al Consiglio di Dipartimento in coordinamento con gli altri Consigli di Corso di studio il calendario della didattica;
e) organizza e coordina i piani di studio e le attività didattiche dei Corsi di studio su delega del Dipartimento (comma 3, Art. 6 del Regolamento Didattico di Ateneo);
f) propone le commissioni di laurea secondo la normativa di Ateneo;
g) esamina e approva i piani di studio proposti dagli studenti per il conseguimento dei titoli di studio;
h) delibera su delega del Consiglio di Dipartimento (comma 3, Art. 6 del Regolamento Didattico di Ateneo) in materia di riconoscimento dei curriculum didattici sostenuti dagli studenti presso altre Università italiane e presso Università straniere, nell’ambito di programmi di mobilità studentesca, nonché di riconoscimento dei titoli conseguiti presso le medesime università;
i) organizza i servizi di orientamento e tutorato, in coordinamento con il Dipartimento e con i competenti servizi centrali di Ateneo;
l) verifica la qualità della didattica, anche in base agli indicatori della Commissione paritetica docenti-studenti, e adotta le misure ritenute idonee al miglioramento del servizio offerto agli studenti;
m) espleta eventuali altri compiti ad esso delegati dal Consiglio di Dipartimento.