Art. 10 - Giunta di Dipartimento
1. La Giunta del Dipartimento è composta dal Direttore, dal Direttore Vicario e dai seguenti membri del Consiglio, eletti dai rispettivi corpi elettorali: 6 professori o ricercatori senza distinzione di fasce; due componenti del personale tecnico-amministrativo; due studenti. Il responsabile della segreteria partecipa alle riunioni della Giunta con funzioni segretariali e senza diritto di voto, secondo quanto previsto dallo Statuto (art. 26, c. 8). Alle riunioni della Giunta possono partecipare, senza diritto di voto, i delegati del Direttore per le funzioni di loro competenza.
2. L’elezione dei componenti della Giunta è indetta dal Direttore almeno 30 giorni prima della data prevista per la riunione delle assemblee elettive. Le candidature devono essere comunicate al Direttore tramite l’ufficio protocollo entro sette giorni lavorativi dalla data dell’elezione. La lista dei candidati delle diverse componenti viene resa nota ai corpi elettorali tramite pubblicazione sul sito web di Dipartimento entro 5 giorni lavorativi dalla data dell’elezione. L’elezione avviene a scrutinio segreto con la possibilità di espressione di due preferenze a persone di genere diverso. A parità di voti prevale la persona del genere meno rappresentato in Dipartimento.
3. In caso di decadenza o di dimissioni di uno o più membri eletti, subentra a far parte della Giunta il primo dei non eletti che appartiene al medesimo ruolo del rappresentante decaduto o dimissionario. Questi dura in carica fino alla scadenza della Giunta. Nel caso non vi fossero non eletti, si procede a elezione suppletiva indetta dal Direttore, che deve svolgersi entro il termine perentorio di 30 giorni dalla vacanza della carica e comunque in tempo utile per partecipare alla prima riunione dopo la decadenza.
4. La Giunta di Dipartimento coadiuva il Direttore nell’espletamento delle sue funzioni.
5. La convocazione della seduta della Giunta, contenente l’ordine del giorno, è diramata dal Direttore a tutti i componenti almeno tre giorni prima della riunione secondo le modalità previste dall’art 42, c. 2 del RGA.
6. Oltre che dal Direttore, la Giunta può essere convocata anche su motivata richiesta di almeno un terzo dei suoi membri (art 42, c. 1 del RGA).
7. In caso di urgenza motivata la Giunta può essere convocata entro il primo giorno non festivo antecedente la riunione.
8. Se necessario, possono essere invitate alle riunioni persone di cui si ritenga utile il contributo, ma limitatamente a specifici argomenti all’ordine del giorno e senza diritto di voto.
9. Le riunioni della Giunta vengono verbalizzate.