Art. 1
L’Università può costituire rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato pieno o parziale con riferimento a qualifiche non superiori alla sesta nei seguenti casi e per i sottoindicati fini:
a) per la sostituzione di personale assente, quando l’assenza prevista superi i 60 giorni consecutivi; il lavoratore assunto è mantenuto in servizio per tutta la durata e nei limiti del restante periodo di conservazione del posto del dipendente assente;
b) per la sostituzione di personale assente per gravidanza e puerperio, nelle ipotesi di astensione obbligatoria e facoltativa previste dalle leggi 30 dicembre 1971 n. 1204 e 9 dicembre 1977 n. 903; ove si verifichi la specifica esigenza, su richiesta motivata del Responsabile della struttura, tale sostituzione potrà essere anticipata fino a 15 giorni lavorativi prima del collocamento in astensione;
c) per assunzioni stagionali o particolari punte di attività o per esigenze straordinarie nel limite massimo dei sei mesi oppure per attività connesse per lo svolgimento dei progetti finalizzati di cui alla legge 9 marzo 1989 n. 88 e al D.P.C.M. 17 marzo 1989, n. 127, quando alle stesse non sia possibile far fronte con il personale in servizio.