Assunzioni di personale a tempo determinato
Art. 3
Per l’assunzione del personale a tempo determinato l’Università applica i principi stabiliti dall’art. 36 del D.L.vo 3.2.1993 n. 29 e le procedure di cui agli artt. 2 e seguenti del DPCM 30.3.1989, n. 127, fatto salvo il ricorso alle procedure selettive stabilite dall’art. 16 della L. 28.2.1987, n. 56 per le assunzioni del personale ivi previsto.
L’assunzione a tempo determinato può avvenire a tempo pieno, ovvero per le figure per le quali è consentito, anche a tempo parziale.