Art. 9
Il rapporto di lavoro si risolve automaticamente senza obbligo di preavviso nei seguenti casi:
1. dimissioni;
2. ingiustificato ritardo nella presentazione della documentazione prescritta dalle disposizioni vigenti e indicate nel bando di concorso, nonché nella presa di servizio o a seguito di abbandono del servizio senza giustificato motivo;
3. recesso da parte dell’Amministrazione per giudizio sfavorevole durante il periodo di prova;
4. superamento del limite massimo di assenza e permessi stabilito;
5. violazione dei doveri derivanti dallo status di pubblico impiegato nei confronti dell’Università;
6. condanna passata in giudicato per i reati dei pubblici ufficiali contro la Pubblica Amministrazione;
7. rientro in servizio del titolare nell’ipotesi di assunzione per sostituzione di personale di ruolo.