Art. 5
Il contratto individuale indica la tipologia del rapporto di lavoro, la data di inizio ed il termine finale, qualifica, profilo e corrispondenti mansioni o funzioni e livello retributivo iniziale, durata del periodo di prova, sede di servizio, orario di lavoro e di servizio. Nei casi di sostituzione di cui all’art. 1 lettera a) e b) è specificato il nominativo del dipendente sostituito.
Per le cause di risoluzione e per i termini di preavviso debbono richiamarsi espressamente i contratti collettivi nel tempo vigenti. Nel caso di sostituzioni di personale assente per gravidanza e puerperio, nelle ipotesi di astensione facoltativa, i periodi di ferie usufruiti dalla dipendente senza soluzione di continuità ed alternativamente a richieste di permesso facoltativo post-partum, ovvero il rientro in servizio della titolare per un periodo non superiore a quindici giorni consecutivi, in entrambi i casi in presenza di domanda di ulteriore collocamento in congedo facoltativo post-partum, non sono causa di risoluzione del contratto di lavoro a tempo determinato per l’unità di personale che la sostituisce.
È in ogni modo condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso, l’annullamento della procedura di reclutamento che ne costituisce il presupposto.