Attività culturali e sociali degli studenti
Art. 1 - Beneficiari
I fondi destinati ad iniziative ed attività culturali e sociali potranno essere concessi a liste studentesche rappresentate nel Consiglio degli Studenti, ad altre associazioni studentesche universitarie che abbiano come associati, nella sede locale, almeno il 90% di studenti universitari, dottorandi e specializzandi regolarmente iscritti all'Università di Trieste e a gruppi di almeno 80 studenti universitari regolarmente iscritti all'Università di Trieste che presentino, nella richiesta di finanziamento di cui all’art. 4, un programma di interesse culturale, sociale od aggregativo per gli studenti dell’Università di Trieste.