Art. 5 - Criteri per la determinazione delle associazioni e gruppi che hanno diritto ad accedere agli incentivi.
1. I fondi disponibili a bilancio dell’Ateneo sono ripartiti secondo le seguenti quote:
quota di assegnazioni alle Liste studentesche
quota di “garanzia” (per garantire comunque l’accesso ai fondi di gruppi ed associazioni, che non abbiano diritto ad incentivo)
quota di “incentivo”, suddivisa in assegnazione proporzionale e distribuzione del premio.
2. Hanno diritto a ricevere gli incentivi, di cui all'art. 6, comma 1, i gruppi e le associazioni che, nel rispetto dei termini ordinari per la presentazione di domande, relazioni e rendiconti, abbiano utilizzato correttamente almeno l'80% dei fondi assegnati nel precedente anno accademico, nello svolgimento di una o più attività tra quelle dichiarate ammissibili ex art. 2, comma 2.
3. Il rendiconto delle spese sostenute deve contenere, per ogni attività:
a) la data, o le date, nelle quali si è svolta l’iniziativa
b) il luogo, o i luoghi, dove si è svolta l’iniziativa
c) la tipologia, o le tipologie, dell’iniziativa, individuate tra quelle indicate nell’art. 2, comma 2.
d) le spese sostenute per la realizzazione dell’iniziativa, quali il compenso ed i rimborsi per eventuali collaboratori esterni, le spese editoriali, le spese per l’affitto di sale, etc.
e) le spese e le modalità di promozione dell’iniziativa
f) una stima del numero di studenti coinvolti
g) ogni altra documentazione idonea a provare l'effettivo svolgimento di una o più iniziative dichiarate ammissibili di finanziamento.
4. I fondi divenuti disponibili a seguito di rinuncia formale motivata, presentata in corso d’anno da un’associazione, lista o gruppo studentesco entro il 15 luglio al Magnifico Rettore, verranno ridistribuiti, su proposta della Commissione, di cui all’art. 3, ed approvazione del Consiglio di amministrazione, in maniera proporzionale alle associazioni o gruppi, che abbiano ottenuto un finanziamento inferiore a quanto richiesto per le iniziative giudicate ammissibili.