Art. 10 - Erogazione contributi
1. I contributi saranno erogati su richiesta inoltrata dal delegato, di cui all'art. 4, alla Ripartizione Ragioneria, in base alla documentazione delle spese già sostenute e documentate e nei limiti del finanziamento approvato. Le spese dovranno essere conformi al piano approvato dal Consiglio di amministrazione, di cui all'art. 4, e la documentazione dovrà essere presentata esclusivamente in originale, nel rispetto delle norme che regolano le spese dell'Università, per quanto applicabili.
2. Per le piccole spese non eccedenti singolarmente Euro 15-, e nel limite massimo di Euro 150-, per l'attuazione di ciascun piano il responsabile sarà esentato sotto la sua personale responsabilità dall'obbligo di documentazione, ferma restando la specifica della spesa.
3. Possono essere inoltre concessi anticipi, utilizzando l’apposito modulo al delegato di cui all’art. 4, in base a specifica e dettagliata richiesta da presentarsi almeno 30 giorni prima della scadenza dei pagamenti. Detti anticipi non potranno superare singolarmente la somma di Euro 1.600- e comportano l’obbligo di rendicontazione delle spese e restituzione della somma eventualmente non utilizzata entro 15 giorni lavorativi dalla conclusione dell’attività.