Art. 6 - Incentivi
1. Le associazioni e gruppi che rientrano nei requisiti di cui all’art. 5, hanno diritto ad un incentivo rappresentato da una quota minima della somma disponibile, calcolata nel seguente modo:
a) assegnazione proporzionale:
ad ogni associazione o gruppo che rispetti i requisiti di cui all'art 5 comma 1 vengono assegnati contributi mediante la seguente proporzione:
[(contributo ricevuto l’anno precedente) / (somma disponibile l’anno precedente)]?? X (85% della somma disponibile l’anno in corso, al netto dei finanziamenti concessi alle liste rappresentate all’interno del Consiglio degli Studenti)
b) distribuzione del premio
tolto il 15% dalla somma disponibile l’anno in corso al netto dei finanziamenti concessi alle liste rappresentate all’interno del Consiglio degli Studenti, tolti i fondi già assegnati con la proporzione di cui all’art. 6 comm. 1 lett. a, della rimanente somma il 20% viene distribuito in parti uguali tra le associazioni e i gruppi che rispettino i requisiti, di cui all'art 5, comma 1.
2. In nessun caso l’entità dell’incentivo alla singola associazione o gruppo, composto da assegnazione proporzionale ed eventuale premio, può superare il 150% della somma attribuita l’anno precedente, come non può superare la somma preventivata dall’associazione o gruppo nella richiesta per l’assegnazione dei contributi di cui all’art. 4.