Regolamento sulla Mobilità internazionale degli studenti

Articolo 8 - Prolungamento del periodo di mobilità

1. Per motivate ragioni didattiche, gli/le assegnatari/e possono richiedere un prolungamento del periodo di mobilità, previo consenso dell'istituzione partner e della figura del/della docente di riferimento che ha firmato il Learning Agreement per l’Università degli Studi di Trieste. La concessione del prolungamento sarà soggetta alle condizioni stabilite dal bando e alle eventuali Linee Guida applicabili.

2. La richiesta di prolungamento deve pervenire all’Ufficio Mobilità Internazionale secondo le modalità riportate nei bandi specifici e comunque prima della data di fine mobilità riportata nell’Accordo finanziario istituto-studente.

3. La richiesta di prolungamento del periodo di mobilità sarà accolta esclusivamente qualora risulti garantita la continuità temporale tra il periodo originariamente autorizzato e l’inizio del prolungamento. I giorni di chiusura e le eventuali sospensioni delle attività dell’istituto ospitante non saranno considerati quali interruzioni del periodo di mobilità.

4. L’autorizzazione del periodo di prolungamento non ne implica necessariamente il finanziamento, che è subordinato alla disponibilità di fondi.

5. Il periodo di mobilità, incluso il prolungamento, deve concludersi entro i termini previsti dal rispettivo bando o avviso di mobilità.