Art. 4 - Direttore
Funzioni. Il Direttore esercita le funzioni attribuitegli dallo Statuto e dagli altri Regolamenti dell’Ateneo.
E’ responsabile della qualità della didattica e della ricerca e della implementazione della Scheda Unica Annuale della Ricerca Dipartimentale (SUA-RD).
In caso di particolari motivi di urgenza, il Direttore può assumere decisioni su materie di competenza del Consiglio, comunicandole tempestivamente ai membri della Giunta. Tali decisioni saranno sottoposte a ratifica da parte del Consiglio nella prima seduta utile.
Elezione. Il Direttore è eletto dal Consiglio di Dipartimento secondo le norme contenute nello Statuto e nel Regolamento Generale di Ateneo e dura in carica tre anni. Il mandato è rinnovabile una sola volta.
Le operazioni elettorali sono curate da una Commissione formata da tre membri, designati fra i propri membri dal Consiglio di Dipartimento, appositamente convocato dal Decano.