Art. 8 - Consiglio di Dipartimento: composizione
Sono membri di diritto del Consiglio del DSM: i Professori di ruolo e i Ricercatori che afferiscono al Dipartimento.
Il Responsabile della Segreteria amministrativa partecipa alle riunioni del Consiglio di Dipartimento con funzioni segretariali e senza diritto di voto, secondo quanto previsto dallo Statuto.
Il Consiglio di Dipartimento si compone, inoltre, delle seguenti rappresentanze:
a) una rappresentanza del personale tecnico-amministrativo, in percentuale pari al 20% del numero di Professori di ruolo e Ricercatori afferenti al Dipartimento; se dal computo deriva un numero non intero, il numero è arrotondato all’intero superiore. Il mandato dei rappresentanti del personale tecnico-amministrativo dura tre anni;
b) un rappresentante degli assegnisti e dei borsisti di ricerca che operano nel DSM; il mandato dura due anni ed è rinnovabile una sola volta;
c) quattro rappresentanti degli iscritti alle Scuole di Specializzazione di area sanitaria con sede amministrativa presso l’Università degli Studi di Trieste: 1 di Area chirurgica, 1 di Area medica, 1 dell’Area dei servizi ed 1 di Area odontoiatrica. Nel caso non ci siano votati in una o più delle quattro Aree il posto resta vacante. Il mandato dei rappresentanti degli iscritti alle Scuole di Specializzazione dura due anni ed è rinnovabile una sola volta;
d) una rappresentanza degli studenti in percentuale del 15% del numero dei componenti del Consiglio; se dal computo deriva un numero non intero, il numero è arrotondato all’intero superiore. Il 20% di questi seggi, arrotondato all’intero inferiore, è riservato agli iscritti ai Corsi ed alle Scuole di Dottorato con sede amministrativa presso l’Università di Trieste che svolgano la loro attività presso le Strutture del Dipartimento.
Il mandato dei rappresentanti degli studenti dura due anni ed è rinnovabile una sola volta.
Le modalità di elezione dei rappresentanti degli studenti sono disciplinate dal Regolamento di Ateneo.
In caso di decadenza o di dimissioni di uno o più membri eletti, subentra a far parte del Consiglio il primo dei non eletti che appartiene al medesimo ruolo del rappresentante decaduto o dimissionario. Questi dura in carica fino alla scadenza del rappresentante sostituito.
Il Consiglio può essere convocato in composizione ristretta ai Docenti di prima e/o seconda fascia e/o Ricercatori per la discussione e l’approvazione delle singole materie tassativamente previste dallo Statuto (art. 28, comma 7, lettere w e x).