Art. 3 - Definizioni
1. Ai fini della corretta applicazione del presente regolamento, si riportano le seguenti definizioni:
a) titolare della gestione dei rifiuti: ai fini degli adempimenti di legge, il Rettore, in qualità di legale rappresentante, è il titolare della gestione dei rifiuti prodotti dall’Università;
b) produttore di rifiuti: il soggetto la cui attività produce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore);
c) detentore: il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso;
d) intermediario: qualsiasi impresa che dispone il recupero o lo smaltimento dei rifiuti per conto di terzi, compresi gli intermediari che non acquisiscono la materiale disponibilità dei rifiuti;
e) rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l’intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi;
f) rifiuto pericoloso: rifiuto che presenta una o più caratteristiche di cui all’allegato I della parte IV del D. Lgs 152/2006;
g) prevenzione: misure adottate prima che una sostanza, un materiale o un prodotto diventi rifiuto che riducono:
1) la quantità dei rifiuti, anche attraverso il riutilizzo dei prodotti o l'estensione del loro ciclo di vita;
2) gli impatti negativi dei rifiuti prodotti sull'ambiente e sulla salute umana;
3) il contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti;
h) gestione: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compresi il controllo di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediario. Non costituiscono attività di gestione dei rifiuti le operazioni di prelievo, raggruppamento, cernita e deposito preliminari alla raccolta di materiali o sostanze naturali derivanti da eventi atmosferici o meteorici, ivi incluse mareggiate e piene, anche ove frammisti ad altri materiali di origine antropica effettuate, nel tempo tecnico strettamente necessario, presso il medesimo sito nel quale detti eventi li hanno depositati;
i) raccolta: il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito preliminare alla raccolta, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta, ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento;
j) raccolta differenziata: la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico;
k) riutilizzo: qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti;
l) trattamento: operazioni di recupero o smaltimento, inclusa la preparazione prima del recupero o dello smaltimento;
m) recupero: qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale. L'allegato C della parte IV del D. Lgs 152/2006 riporta un elenco non esaustivo di operazioni di recupero;
n) riciclaggio: qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento;
o) smaltimento: qualsiasi operazione diversa dal recupero, anche quando l’operazione ha come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia. L’allegato B alla parte IV del D. Lgs 152/2006 riporta un elenco non esaustivo delle operazioni di smaltimento;
p) sottoprodotto: qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa le condizioni di cui all’articolo 184-bis, comma 1 del D. Lgs 152/2006, o che rispetta i criteri stabiliti in base all’articolo 184-bis, comma 2 del medesimo decreto;
q) deposito temporaneo: il raggruppamento dei rifiuti e il deposito preliminare alla raccolta ai fini del trasporto di detti rifiuti in un impianto di trattamento, effettuati, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti, da intendersi quale l’intera area in cui si svolge l’attività che ha determinato la produzione dei rifiuti;
r) unità locale: la sede nella quale l’Università esercita stabilmente una o più attività dalle quali sono originati i rifiuti, ovvero ciascuna sede presso la quale vengono conferiti i rifiuti prima della raccolta per il recupero o lo smaltimento. Nell’organizzazione dell’Università, l’unità locale si identifica con il deposito temporaneo rifiuti cui afferiscono una o più strutture in cui si svolgono le attività dalle quali hanno origine i rifiuti.