Regolamento per la gestione dei rifiuti prodotti dall'Università degli Studi di Trieste

Art. 8 - Compiti, attribuzioni e responsabilità nel processo di gestione rifiuti

1.   Il produttore di rifiuti:

 

a)    si attiene alle disposizioni dettate dal presente regolamento e rispetta le regole interne della struttura;

b)    informa i propri collaboratori, compresi gli studenti, sulle procedure di raccolta rifiuti;

c)    segnala all’addetto o al delegato locale alla gestione rifiuti della struttura di appartenenza la necessità di asportare i rifiuti comunicandone la tipologia e la quantità e sottoscrivendo la modulistica, se prevista;

d)    richiede al delegato locale alla gestione rifiuti della struttura di appartenenza la fornitura degli imballaggi per rifiuti provenienti da attività di laboratorio chimico e biologico;

e)    comunica agli addetti o ai delegati locali qualsiasi anomalia riscontrata nelle procedure di gestione dei rifiuti;

f)     per i dipartimenti che producono rifiuti speciali provenienti da attività di laboratorio chimico e biologico, il produttore dei rifiuti, oltre ad espletare i compiti descritti alle precedenti lettere:

 

1)  fornisce ai delegati locali l’elenco dei rifiuti prodotti, la loro quantità e le caratteristiche di pericolosità, compilando e sottoscrivendo, ove prevista, l’appropriata modulistica;

2)    raccoglie i rifiuti provenienti dal laboratorio, in base alla tipologia, così come previsto dalle procedure stabilite dalla struttura in cui viene prodotto il rifiuto;

3)    contribuisce anche con i propri collaboratori a supportare il delegato locale alla gestione rifiuti (confezionamento, etichettatura, conferimento dei rifiuti speciali in deposito temporaneo).

 

2.   L’addetto locale alla gestione rifiuti:

 

a)    è individuato dal direttore di dipartimento tra il personale tecnico-amministrativo della struttura di appartenenza per i dipartimenti privi di deposito temporaneo;

b)    riceve periodicamente informazione e formazione;

c)    collabora per la gestione dei rifiuti con l’ufficio competente di cui all’art. 7 comma 2;

d)    si attiene alle disposizioni impartite dall’ufficio competente;

e)    collabora con il direttore di dipartimento coordinando, nell’ambito della propria struttura, il sistema di gestione rifiuti e apportando adeguate misure organizzative, tecniche e procedurali.

 

3.   Il delegato locale alla gestione rifiuti:

 

a)    è individuato e nominato per l’Amministrazione centrale dal Direttore generale, tra il personale tecnico-amministrativo;

b)    è individuato dal direttore di dipartimento tra il personale tecnico-amministrativo della struttura di appartenenza per i dipartimenti dotati di almeno un deposito temporaneo e nominato dal Direttore Generale;

c)    espleta i compiti degli addetti locali di cui al comma 2, lettere c), d), e);

d)    coordina il ricevimento degli scarti di laboratorio e gestisce il corretto confezionamento, l’etichettatura e il conferimento dei rifiuti speciali in deposito temporaneo;

e)    assicura il corretto stoccaggio dei rifiuti nel deposito temporaneo;

f)     è incaricato dell’imputazione dei dati e della tenuta e conservazione dei registri di carico e scarico rifiuti e dei formulari di identificazione rifiuti;

g)    è incaricato dell’apposizione della firma sui formulari di identificazione rifiuti per conto del produttore/detentore;

h)    coordina e sovrintende alle operazioni di raccolta dei rifiuti da parte dell’impresa assegnataria del servizio di ritiro dal deposito temporaneo e carico sull’automezzo;

i)      richiede la fornitura del materiale per il confezionamento dei rifiuti all’ufficio competente;

j)      richiede l’asporto dei rifiuti all’ufficio competente, nel rispetto della tempistica e delle soglie quantitative depositate, secondo quanto previsto dalla normativa vigente;

k)    comunica tempestivamente all’ufficio competente eventuali disservizi da parte della ditta assegnataria del servizio;

l)      collabora con i preposti per la compilazione delle schede di identificazione rifiuto, ove previste;

m)   riceve periodicamente informazione e formazione.

 

Qualora in una struttura siano presenti più unità locali e quindi più depositi temporanei, l’assenza dal servizio del delegato locale di una o più unità di competenza è sopperita dagli altri delegati locali della struttura stessa, su indicazione del responsabile di struttura.

 

4.      Il referente per la gestione rifiuti

 

Il Direttore generale, ai fini del coordinamento dell’intero processo di gestione rifiuti di Ateneo, individua un referente per la gestione rifiuti tra il personale tecnico-amministrativo.

      Il referente per la gestione rifiuti:

a)    programma, organizza e coordina gli asporti dei rifiuti;

b)    è il tramite tra le imprese e i delegati locali alla gestione rifiuti;

c)    fornisce attività di consulenza tecnico-amministrativa sui rifiuti;

d)    mantiene i contatti con il gestore del servizio pubblico di raccolta rifiuti;

e)    elabora le procedure per la corretta gestione rifiuti;

f)     contatta i consorzi nazionali per la raccolta e lo smaltimento di particolari categorie di rifiuti;

g)    provvede alla raccolta ed elaborazione dei dati gestionali, anche ai fini della compilazione del Modello unico di dichiarazione ambientale (MUD);

h)    è individuato e nominato dal Direttore generale quale “delegato locale alla gestione rifiuti” per l’Amministrazione centrale.

 

5.   Il Direttore di dipartimento:

 

a)    organizza e vigila sulla corretta gestione dei rifiuti nell’ambito della propria struttura;

b)    predispone procedure per la corretta gestione dei rifiuti presso la propria struttura in conformità a quanto dettato dal presente regolamento;

c)    Nei dipartimenti dotati di almeno un deposito temporaneo individua per la nomina, tra il personale tecnico-amministrativo della propria struttura, il delegato o i delegati locali alla gestione rifiuti in numero sufficiente a garantire il servizio presso la propria struttura;

d)    nei dipartimenti privi di deposito temporaneo individua e nomina, tra il personale tecnico-amministrativo della propria struttura, l’addetto o gli addetti locali alla gestione rifiuti in numero sufficiente a garantire il servizio presso la propria struttura.

 

6.   Il Direttore generale:

 

a)    assicura, tramite l’ufficio competente di cui all’articolo 7 comma 2, il ritiro, trasporto e recupero o smaltimento finale dei rifiuti prodotti dall’Università;

b)    nomina con atto formale il referente per la gestione rifiuti di cui al precedente comma 4, sentito il responsabile dell’ufficio competente;

c)    nomina con atto formale i delegati locali alla gestione rifiuti per l’Amministrazione centrale e per i dipartimenti, sentiti rispettivamente il responsabile dell’ufficio competente e i direttori di dipartimento;

d)    assicura l’informazione, la formazione e l’addestramento del personale coinvolto.

 

7.   Il Rettore:

 

a)    in qualità di titolare della gestione rifiuti può avvalersi di un delegato;

b)    adempie agli obblighi di legge posti in capo al titolare della gestione dei rifiuti;

c)    emana regolamenti e disposizioni adeguandosi all’evoluzione normativa.