Art. 7 – Ruoli, funzioni e organizzazione
1. L’Amministrazione centrale provvede al servizio di gestione dei rifiuti prodotti dall’Università.
2. Il servizio è affidato ad un’unità organizzativa in capo all’Amministrazione centrale, individuata con provvedimento dirigenziale con il quale se ne individuano funzioni ed attività.
3. L’unità organizzativa provvede a regolamentare la gestione dei rifiuti, anche avvalendosi di collaboratori esperti nel settore.
4. In particolare, l’unità organizzativa definisce, in accordo con il dirigente dell’area competente, il numero e la localizzazione delle unità locali definendo le tipologie di rifiuti che possono essere conferiti, le modalità operative di conferimento e di tracciamento degli stessi.
5. L’unità organizzativa provvede altresì al conferimento presso i propri depositi temporanei dei rifiuti prodotti dall’Amministrazione centrale e dai dipartimenti, ad esclusione dei rifiuti speciali chimici e sanitari prodotti dai laboratori di didattica e di ricerca dei dipartimenti, che li conferiscono direttamentenei depositi temporanei delle proprie unità locali.