Regolamento per la gestione dei rifiuti prodotti dall'Università degli Studi di Trieste

Art. 7 – Ruoli, funzioni e organizzazione

1.   L’Amministrazione centrale provvede al servizio di gestione dei rifiuti prodotti dall’Università.

 

2.   Il servizio è affidato ad un’unità organizzativa in capo all’Amministrazione centrale, individuata con provvedimento dirigenziale con il quale se ne individuano funzioni ed attività.

                           

3.   L’unità organizzativa provvede a regolamentare la gestione dei rifiuti, anche avvalendosi di collaboratori esperti nel settore.

 

4.   In particolare, l’unità organizzativa definisce, in accordo con il dirigente dell’area competente, il numero e la localizzazione delle unità locali definendo le tipologie di rifiuti che possono essere conferiti, le modalità operative di conferimento e di tracciamento degli stessi.

 

5.   L’unità organizzativa provvede altresì al conferimento presso i propri depositi temporanei dei rifiuti prodotti dall’Amministrazione centrale e dai dipartimenti, ad esclusione dei rifiuti speciali chimici e sanitari prodotti dai laboratori di didattica e di ricerca dei dipartimenti, che li conferiscono direttamentenei depositi temporanei delle proprie unità locali.