Regolamento per la gestione dei rifiuti prodotti dall'Università degli Studi di Trieste

Art. 6 – Classificazione e tipologia di rifiuti

1. Ai fini dell'attuazione del presente regolamento i rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.

 

2. Sono rifiuti urbani:

a)    i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;

b)    i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'articolo 198, comma 2, lettera g) del D. Lgs 152/2006;

c)    i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;

d)    i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;

e)    i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;

f)     i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e).

 

3. Sono rifiuti speciali:

a)    i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2135 c.c.;

b)    i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis del D. Lgs 152/2006;

c)    i rifiuti da lavorazioni industriali;

d)    i rifiuti da lavorazioni artigianali;

e)    i rifiuti da attività commerciali;

f)     i rifiuti da attività di servizio;

g)    i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acquee dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;

h)    i rifiuti derivanti da attività sanitarie.

 

4. Ogni singolo rifiuto è individuato, mediante un codice a sei cifre, in base all'elenco del Catalogo europeo dei rifiuti (C.E.R.) introdotto con decisione 2000/532/CE del 3 maggio 2000 della Commissione europea, modificata dalla decisione 2014/955/UE della Commissione europea del 18 dicembre 2014 e successive modifiche.