Regolamento per l’utilizzo e la gestione dei dispositivi di protezione collettiva nei laboratori di ricerca e didattici dell’Ateneo

Art. 7 – Ruoli, funzioni e organizzazione

1. Le Strutture che svolgono attività di laboratorio per attività di ricerca che richiedono l’utilizzo dei DPC individuati all’art.6 del presente regolamento provvedono autonomamente all’acquisizione e installazione degli stessi, previa verifica di compatibilità tecnica con le strutture e gli impianti esistenti per il tramite dei competenti uffici tecnici dell’Amministrazione centrale e previa comunicazione al Servizio di Prevenzione e Protezione. I DPC che costituiscono l’infrastruttura dei laboratori didattici saranno acquistati dall’amministrazione centrale, sulla base delle esigenze delle strutture interessate, che ne curerà la manutenzione e la gestione, mentre il corretto utilizzo deve essere assicurato dai preposti dei laboratori.

 

2. L’Ateneo, per il tramite di un’Unità Organizzativa in capo all’Amministrazione centrale e individuata con provvedimento dirigenziale che ne fissa funzioni ed attività, curerà la gestione dei DPC. L’Unità Organizzativa (d’ora in poi UO_DPC) ha il compito di controllare e verificare i processi di utilizzo, nonché di gestire, con un fondo appositamente assegnato dall’Ateneo, la manutenzione ordinaria e straordinaria dei DPC. All’interno della UO_DPC viene nominato un responsabile quale “Referente Centrale per la gestione dei DPC” di cui all’art. 8 comma 7 del presente regolamento.

 

3. L’UO_DPC provvede a regolamentare la gestione dei DPC, avvalendosi di ditte esterne specializzate nel settore.

 

4. In particolare, la UO_DPC definisce e monitora, in accordo con il dirigente dell’area competente e di concerto con le Strutture interessate, l’esatta mappatura dei DPC catalogati per numero, tipologia e localizzazione.