Art. 3 – Definizioni
1. Ai fini della corretta applicazione del presente regolamento, si riportano le seguenti definizioni:
a) dispositivi di protezione collettiva (DPC): si intendono tutti i dispositivi che hanno il compito di limitare un rischio o contenere un danno per la salute di tutti i lavoratori presenti. Si distinguono dai dispositivi di protezione individuale (DPI) in quanto a differenza di questi ultimi ciascun dispositivo protegge un insieme di persone esposte ad un certo rischio anziché solamente una singola persona;
b) utilizzo: uso abituale del DPC da parte dell’utilizzatore nella sua normale attività lavorativa e per le attività istituzionali, in quelle situazioni che comportano o possono comportare rischio per la collettività;
c) gestione: insieme dei controlli e verifiche dei processi che interessano i DPC nonché l’attuazione dei relativi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria;
d) preposto: persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte degli utenti ed esercitando un funzionale potere di iniziativa;
e) prevenzione: l'insieme di azioni finalizzate ad impedire o ridurre il rischio, ossia la probabilità che si verifichino eventi non desiderati sul luogo di impiego;
f) protezione: attuazione di azioni o di funzioni di difesa contro eventuali danni.