Regolamento di funzionamento del Centro per la Formazione insegnanti dell’Università degli studi di Trieste

Articolo 4 (Coordinatore)

1. Il Coordinatore del Centro è designato dal Magnifico Rettore, tra professori e ricercatori dell’Ateneo.

2. Il Coordinatore esercita le seguenti funzioni:

  1. Indirizzo, iniziativa, vigilanza e coordinamento delle attività del Centro;

  2. Presiede e convoca il Consiglio e la Giunta;

  3. Individua i fabbisogni e propone il budget del Centro, nel rispetto delle linee guida approvate dal Consiglio di Amministrazione;

  4. In caso di necessità e urgenza può assumere atti di competenza del Consiglio, sottoponendoli al Consiglio stesso nella seduta successiva all’adozione:

  5. Rappresenta istituzionalmente il Centro nei rapporti esterni e con terzi;

3. Il Coordinatore è coadiuvato da un Responsabile amministrativo-gestionale individuato con atto del Direttore generale, che ne definirà anche le competenze.

4. Il Mandato del Coordinatore dura tre anni ed è immediatamente rinnovabile una sola volta.