Articolo 6 (Consiglio)
1. Il Consiglio del Centro è composto da:
Il Coordinatore del Centro, che lo presiede;
I componenti della Giunta del Centro;
Un dirigente tecnico o un dirigente scolastico o un docente nominato dall’Ufficio Scolastico Regionale del Friuli Venezia Giulia;
2. Il Consiglio del Centro:
Approva i criteri generali per l’utilizzo delle risorse, al fine di garantire la sostenibilità del Centro e la piena attuazione della programmazione dell’attività del medesimo;
Verifica annualmente, in occasione dell’approvazione del budget, il rispetto dei criteri di sostenibilità del Centro definiti dal Consiglio di Amministrazione;
Approva la documentazione istruttoria affinché il Consiglio di Amministrazione possa svolgere le attività previste dal comma 2 dell’art. 12 dello Statuto di Ateneo;
Propone annualmente ai competenti Organi dell’Università l’attivazione dei percorsi formativi;
Approva lo svolgimento di iniziative di didattica e formazione con altri soggetti pubblici o privati esterni;
Propone annualmente ai Dipartimenti l’affidamento dei compiti didattici al personale docente di ruolo e stabilisce le coperture mediante contratti, secondo le indicazioni di Ateneo;
Delibera sugli accordi funzionali allo svolgimento delle attività didattiche e di formazione, nei limiti stabiliti dai regolamenti di Ateneo;
Approva l’autorizzazione a richiedere e ad accettare finanziamenti;
Individua le necessità relative ad attrezzature, personale e spazi;
Esercita ogni altra attribuzione prevista dal Regolamento per l’amministrazione, la finanza e la contabilità per gli Organi collegiali di gestione delle Strutture di Ateneo.
3. Alle sedute del Consiglio partecipa, senza diritto di voto e con funzioni di segretario verbalizzante, il Responsabile amministrativo-gestionale.