Regolamento di funzionamento del Centro per la Formazione insegnanti dell’Università degli studi di Trieste

Articolo 6 (Consiglio)

1. Il Consiglio del Centro è composto da:

  1. Il Coordinatore del Centro, che lo presiede;

  2. I componenti della Giunta del Centro;

  3. Un dirigente tecnico o un dirigente scolastico o un docente nominato dall’Ufficio Scolastico Regionale del Friuli Venezia Giulia;

2. Il Consiglio del Centro:

  1. Approva i criteri generali per l’utilizzo delle risorse, al fine di garantire la sostenibilità del Centro e la piena attuazione della programmazione dell’attività del medesimo;

  2. Verifica annualmente, in occasione dell’approvazione del budget, il rispetto dei criteri di sostenibilità del Centro definiti dal Consiglio di Amministrazione;

  3. Approva la documentazione istruttoria affinché il Consiglio di Amministrazione possa svolgere le attività previste dal comma 2 dell’art. 12 dello Statuto di Ateneo;

  4. Propone annualmente ai competenti Organi dell’Università l’attivazione dei percorsi formativi;

  5. Approva lo svolgimento di iniziative di didattica e formazione con altri soggetti pubblici o privati esterni;

  6. Propone annualmente ai Dipartimenti l’affidamento dei compiti didattici al personale docente di ruolo e stabilisce le coperture mediante contratti, secondo le indicazioni di Ateneo;

  7. Delibera sugli accordi funzionali allo svolgimento delle attività didattiche e di formazione, nei limiti stabiliti dai regolamenti di Ateneo;

  8. Approva l’autorizzazione a richiedere e ad accettare finanziamenti;

  9. Individua le necessità relative ad attrezzature, personale e spazi;

  10. Esercita ogni altra attribuzione prevista dal Regolamento per l’amministrazione, la finanza e la contabilità per gli Organi collegiali di gestione delle Strutture di Ateneo.

3. Alle sedute del Consiglio partecipa, senza diritto di voto e con funzioni di segretario verbalizzante, il Responsabile amministrativo-gestionale.