Articolo 7 (Consigli Didattici)
1. Sono costituiti i Consigli Didattici, uno per ciascun percorso di formazione, composti da professori universitari responsabili della didattica del percorso formativo, dai docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado con funzione di tutoraggio e da una rappresentanza di studenti, fino a due unità, autonomamente eletti ogni anno dagli scritti al percorso formativo; in caso di parità di voti è eletto il candidato più giovane.
2. Ciascun Consiglio Didattico
Individua le attività formative funzionalmente correlate al profilo conclusivo e ai risultati di apprendimento degli studenti;
Assicura il coordinamento delle attività formative del percorso di formazione nei contenuti disciplinari e nelle metodologie didattiche, evitando la duplicazione di conoscenze, abilità e competenze già acquisite dagli studenti, e prevedendo – quando necessario – l’attivazione di laboratori pedagogico-didattici coerenti con il profilo;
Formula proposte sull’assegnazione dei carichi didattici.