Art. 9 - Ammissione del personale dirigenziale dalla ripartizione dell’incentivo
1. Ai sensi dell’art. 45, comma 4, ultimo periodo, del Codice nel suo testo originario, fino al 31.12.2024 è escluso dalla ripartizione dell’incentivo il personale con qualifica dirigenziale, fatte salve eventuali deroghe per ambiti specifici ovvero modifiche alla citata disposizione, stabilite per legge.
2. Ove intere fasi siano realizzate esclusivamente dal personale dirigenziale, le relative quote di incentivo maturate fino al 30.12.2024 costituiscono economia; ove invece, oltre al Dirigente, partecipino alle prestazioni collaboratori che non rivestano tale profilo, la quota da distribuire agli stessi è spettante, mentre la quota spettante al personale dirigenziale costituisce economia.
3. Ai sensi del D. Lgs. 31.12.2024, n. 209 (c.d. Decreto Correttivo del d. lgs. 31.3.2023, n. 36), nonché del D.L. 21 maggio 2025, n. 73, convertito con modificazioni dalla L. 18 luglio 2025, n. 105, e delle modifiche conseguentemente apportate all’art. 45 del Codice, la corresponsione dell’incentivo spetta anche al personale di qualifica dirigenziale facente parte del personale proprio dell’Amministrazione, qualora rientrante nei destinatari dell’incentivo di cui all’art. 8 del presente regolamento, e ciò per le funzioni tecniche svolte a decorrere dal 31.12.2024, riferite a procedure affidate ai sensi del Codice 36/2023, anche nei procedimenti in corso alla medesima data e avviati prima dell’entrata in vigore del citato Decreto Correttivo n. 209/2024.