Art. 5 - Riservatezza
1. Ai fini dell’applicazione del presente articolo, per “soggetti terzi” devono intendersi tutti i soggetti che non abbiano ragione o necessità di conoscere quanto direttamente o indirettamente relativo all’Attività di Ricerca.
2. Fermo restando il diritto degli Inventori alla pubblicazione dei risultati dell’Attività di Ricerca, questi ultimi sono tenuti a mantenere la riservatezza su tutte le informazioni direttamente o indirettamente connesse alla stessa, nella misura necessaria a tutelare i diritti e gli interessi dell’Ateneo, inclusi i casi in cui l’Ateneo sia vincolato da obblighi contrattuali assunti nei confronti di terzi. Nel caso di necessità di tutela dei diritti dell’Ateneo, l’Inventore non divulgherà quanto direttamente o indirettamente appreso relativamente all’Attività di Ricerca e non lo renderà in alcun modo accessibile a soggetti terzi.
3. Si impegnerà ad adottare ogni mezzo idoneo e a compiere tutti gli atti e le attività ragionevolmente necessari al fine di garantire che le informazioni apprese, direttamente o indirettamente, nell’ambito dell’Attività di Ricerca non siano divulgate né rese accessibili a soggetti terzi non autorizzati. L’obbligo di riservatezza non trova applicazione rispetto a:
dati, notizie, informazioni e conoscenze la cui pubblicazione o diffusione tra il pubblico non leda i diritti e gli interessi dell’Ateneo;
dati, notizie, informazioni e conoscenze che siano o divengano liberamente accessibili in quanto ottenuti o divulgati autonomamente da soggetti terzi, i quali vi siano giunti legittimamente e indipendentemente, senza alcuna divulgazione da parte dell’inventore o di altri soggetti coinvolti nella presente ricerca;
informazioni che l’Inventore sia tenuto a comunicare o a rendere accessibili in adempimento di obblighi previsti da fonti normative o regolamentari nonché di un ordine impartito dalla pubblica Autorità.