Regolamento Brevetti dell’Università degli Studi di Trieste
Titolo III - GESTIONE DEI DIRITTI DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE E INTELLETTUALE

Art. 6 - Comunicazione

1. L’Inventore che realizzi o consegua una Creazione intellettuale come definita dall’art. 2, co. 1, lett. c) del presente Regolamento, che sia potenzialmente atta ad essere brevettata, registrata o altrimenti protetta, ne darà tempestiva comunicazione all’Ufficio Competente. 

L’Ufficio Competente potrà, a seguito di una preliminare verifica in ordine alla possibilità di approntare misure di tutela della proprietà intellettuale, valutarne la valorizzazione nell’interesse dell’Ateneo e dell’Inventore stesso, secondo quanto previsto all’art. 9.

2. Tutte le comunicazioni verranno gestite via posta elettronica ordinaria, e saranno indirizzate all’Ufficio Competente al seguente indirizzo di posta elettronica: brevetti@amm.units.it. Esse varranno come notifiche ufficiali in merito a tutti gli adempimenti da svolgersi per la gestione della PI. In caso di pluralità di inventori, le comunicazioni intercorrono con quello che tra questi viene designato dai medesimi proponenti “primo inventore” all’atto dell’istanza di deposito.

3. Se l’Attività di ricerca prevede la partecipazione di dipendenti o collaboratori di qualsiasi tipo di altre Istituzioni o imprese, il Responsabile Scientifico prende contatto con l’Ufficio Competente al fine di stipulare un accordo con l’ente di appartenenza in merito alla titolarità e alla gestione di eventuali risultati conseguiti dai dipendenti o collaboratori in esecuzione della ricerca.