Regolamento Brevetti dell’Università degli Studi di Trieste
Titolo III - GESTIONE DEI DIRITTI DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE E INTELLETTUALE

Art. 8 - Obblighi dell’inventore

1. L’Inventore è tenuto obbligatoriamente e inderogabilmente a: 

  • entro 15 giorni dalla prima comunicazione dell’invenzione all’Ufficio medesimo, compilare e consegnare all’Ufficio Competente il modulo di Disclosure e la Scheda Brevetto (allegati 3 e 4 al presente regolamento). In mancanza della compilazione e della consegna non si procederà al deposito della domanda di brevetto; 

  • aggiornare la Scheda Brevetto ogni qualvolta ciò risulti necessario o comunque inderogabilmente entro 30 giorni dalla richiesta in tal senso ricevuta dall’Ufficio Competente; in caso di mancato aggiornamento non si procederà all’estensione/regionalizzazione e/o mantenimento del Brevetto a cui la Scheda Brevetto richiesta si riferisce; 

  • L’Inventore è tenuto a presentare, in occasione di ciascuna fase relativa al deposito, mantenimento, estensione o nazionalizzazione della domanda di brevetto, apposita istanza motivata almeno 60 (sessanta) giorni prima della relativa scadenza, e comunque secondo le modalità e i termini indicati dall’Ufficio Competente, avvalendosi della modulistica predisposta o resa disponibile dal medesimo Ufficio. L’istanza dovrà contenere una dettagliata relazione sui progressi tecnologici e scientifici conseguiti, nonché sulle prospettive di trasferimento tecnologico, sfruttamento industriale e/o commerciale e attività di licensing maturate. In caso di mancata presentazione dell’istanza nei termini previsti, l’Ufficio Competente provvederà a contattare l’Inventore al fine di acquisire le informazioni necessarie per assumere una decisione in merito alla prosecuzione della tutela brevettuale, secondo le linee guida vigenti. fornire tutte le informazioni utili al deposito della domanda di brevetto e alla relativa tutela; 

  • comunicare qualsiasi fatto o circostanza di cui sia a conoscenza che possa inficiare la validità della domanda di brevetto; 

  • collaborare in prima persona con l’Ufficio Competente per le attività di trasferimento tecnologico volte alla valorizzazione dell’invenzione; 

  • collaborare con l’Ufficio Competente nonché con tutti gli altri soggetti identificati dal medesimo Ufficio (a titolo esemplificativo: studi mandatari, consulenti, esperti esterni) e deputati al deposito, al mantenimento e alla gestione del titolo di brevetto. 

    Qualora l’inventore non adempia in modo corretto e puntuale a tutti i precedenti obblighi, rendendo gravosa o improduttiva la gestione del brevetto, l’Università valuterà l’abbandono del medesimo.