Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità
        Titolo 4 - ATTIVITA' NEGOZIALE
      
  Art. 43 - Spese di rappresentanza
1.	Le spese di rappresentanza devono essere fondate sulla concreta e obiettiva esigenza dell’Università, in rapporto alle proprie finalità istituzionali, di manifestarsi all’esterno e di intrattenere pubbliche relazioni con soggetti ad essa estranei; esse devono corrispondere all’intento di richiamare sull’attività dell’Ateneo l’attenzione e l’interesse di ambienti qualificati.
2.	Le spese di rappresentanza ammissibili, i limiti e i criteri di erogazione delle stesse, sono individuati con apposito regolamento.