Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità
        Titolo 3 - GESTIONE DEL PATRIMONIO
      
  Art. 35 - Inventario dei beni mobili
1. L'inventario generale dei beni mobili deve contenere le seguenti indicazioni:
a)	la denominazione e la descrizione secondo natura e specie;
b)	la collocazione e il consegnatario;
c)	la quantità e il numero progressivo d’inventario;
d)	il valore di acquisizione e i successivi adeguamenti e variazioni, desumibili dall’apposito inventario alimentato attraverso il sistema informativo-contabile, che comprende anche le immobilizzazioni immateriali, diverse da quelle rientranti nell’inventario dei beni immobili.
2.	Ai fini dell’inventario, i beni mobili sono classificati, nel sistema informativo-contabile, in categorie e classi definite nel Manuale di contabilità e bilancio.