Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità
        Titolo 3 - GESTIONE DEL PATRIMONIO
      
  Art. 40 - Automezzi
1.	Consegnatari degli automezzi sono l'Economo o, rispettivamente, i responsabili dell'unità organizzativa di primo livello, per gli automezzi acquisiti con fondi assegnati al proprio budget.
2.	I consegnatari degli automezzi ne controllano l'uso accertando che:
i. la loro utilizzazione sia conforme alle finalità istituzionali di Ateneo;
ii.	il rifornimento dei carburanti ed i percorsi effettuati vengano annotati in apposito libretto di marcia fornito dall'ufficio competente.
3.	Il consegnatario provvede alla compilazione di un prospetto che riepiloga i costi del carburante e quelli delle manutenzioni, e lo trasmette annualmente all'ufficio competente.