Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità
        Titolo 4 - ATTIVITA' NEGOZIALE
        Capo 1 - EDILIZIA UNIVERSITARIA
      
  Art. 46 - Manutenzioni edilizie
1.	Per l’esecuzione di lavori manutentivi del patrimonio immobiliare esistente si fa espresso riferimento alla disciplina di legge e regolamentare in materia.
2.	E’ ammesso il ricorso all’esecuzione dei lavori in economia secondo le modalità e nei limiti previsti, per valore e materia, dal relativo regolamento di Ateneo.