Art. 51 - Convenzioni, contratti, accordi e altri atti riservati alla competenza del Consiglio di amministrazione
1. Sono di competenza del Consiglio di amministrazione tutti i contratti, le convenzioni, gli accordi e le relative funzioni ad esso attribuiti dallo Statuto dell’Università. In particolare, il Consiglio di amministrazione adotta gli atti posti in essere per:
a.	assumere mutui e finanziamenti;
b.	costituire ipoteche e prestare garanzie reali od obbligatorie;
c.	conferire procura per agire e resistere in giudizio;
d.	transigere giudizialmente e stragiudizialmente;
e.	vendere, locare, concedere in uso, permutare e acquistare beni immobili, costituire servitù ed altri diritti reali su di essi;
f.	stipulare contratti di leasing immobiliare;
g.	stipulare le assicurazioni obbligatorie per legge, l’assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi e quelle non attinenti a specifiche esigenze organizzative dei dipartimenti;
h.	stipulare contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di importo superiore alle soglie fissate dal regolamento per le spese in economia;
i.	consentire l’uso del sigillo, sponsorizzare attività commerciali ai fini di autopromozione;
j.	affidare il servizio di cassa e tesoreria dell’Università;
k.	negoziare valori mobiliari;
l.	accettare liberalità e lasciti, previo parere, per quanto di sua competenza, del Senato Accademico;
m.	deliberare in materia di proprietà intellettuale, start up e spin off universitari, previo parere, per quanto di sua competenza, del Senato Accademico e nel rispetto di quanto previsto da regolamento di Ateneo;
n.	deliberare la costituzione e la partecipazione a fondazioni, associazioni, consorzi, società commerciali e altre forme associative di diritto pubblico e privato, nazionali ed internazionali, previo parere, per quanto di sua competenza, del Senato Accademico.
2. Il Consiglio di amministrazione adotta altresì gli atti di autorizzazione e di monitoraggio di contratti, convenzioni e accordi di competenza dei dipartimenti secondo quanto previsto dall’articolo 54, commi 3, 4, 5, 6 e articolo 62 del presente regolamento.