Art. 3 - Definizione di molestia morale
1. Costituiscono molestie morali ripetuti comportamenti ostili, diretti contro un individuo, con intento fisicamente o psicologicamente persecutorio, protratti e sistematici, suscettibili di creare un ambiente non rispettoso, umiliante o lesivo dell’integrità psicofisica della persona o della sua dignità.
2. Sono esempi di molestie morali i seguenti comportamenti:
a) danni all’immagine, quali offese, intimidazioni, calunnie, insulti, diffusione di notizie riservate, insinuazioni su problemi psicologici o fisici della persona o ogni altra azione di discredito della persona, nonché i rimproveri se adottati con le modalità indicate al comma 1;
b) danni alla professionalità dell’individuo, quali minacce di licenziamento, dimissioni forzate, trasferimenti immotivati, discriminazioni salariali, pregiudizio delle prospettive di progressione di carriera, ingiustificata rimozione da incarichi già affidati, attribuzione di mansioni improprie, utilizzo e appropriazione non autorizzate dei risultati di studi e ricerche , azioni che creano demotivazione o sfiducia nella persona, scoraggiando il proseguimento della sua attività;
c) tentativi di emarginazione e isolamento, quali: cambiamento indesiderato delle mansioni o dei colleghi di lavoro e/o di studio con intento persecutorio, limitazioni della facoltà di espressione o eccessi di controllo;
d) è da considerarsi molestia anche ogni forma di ritorsione contro chiunque denunci comportamenti molestanti, inclusi i testimoni. Ogni caso di ritorsione diretta o indiretta è valutabile anche sotto il profilo disciplinare.