Art. 2 - Definizione di molestia sessuale
1. Si definisce molestia sessuale ogni comportamento indesiderato a connotazione sessuale o qualsiasi altro tipo di discriminazione basata sul sesso che offenda la dignità degli uomini e delle donne nell’ambiente di studio e di lavoro, ivi inclusi atteggiamenti di tipo fisico, verbale o non verbale.
2. Le molestie sessuali, in quanto discriminazioni fondate sul sesso, violano il principio della parità di trattamento fra uomini e donne.
3. Sono esempi di molestia sessuale:
a) richieste implicite o esplicite di prestazioni sessuali offensive o non gradite;
b) affissione o esposizione di materiale pornografico nell’ambiente dell’Università, anche sotto forma elettronica;
c) adozione di criteri sessisti in qualunque tipo di relazione interpersonale;
d) promesse, implicite o esplicite, di agevolazioni e privilegi oppure di avanzamenti di carriera in cambio di prestazioni sessuali;
e) minacce o ritorsioni in seguito al rifiuto di prestazioni sessuali;
f) contatti fisici indesiderati e inopportuni;
g) apprezzamenti verbali sul corpo oppure commenti su sessualità o orientamento sessuale ritenuti offensivi.