Art. 12 - Formazione e informazione
1. L’Università si impegna a:
a) dare ampia diffusione del presente codice; segnalandone, in modo adeguato, la pubblicazione sul Sito dell’Ateneo ai lavoratori, così come agli studenti al momento dell’immatricolazione/iscrizione;
b) rendere noti il nome e tutti i recapiti necessari per contattare il Consigliere;
c) dare pubblicità al presente codice, anche attraverso l’affissione in tutte le Facoltà e Dipartimenti e la pubblicazione nel sito dell’Università;
d) promuovere, d’intesa con le Organizzazioni Sindacali, la conoscenza del presente codice, anche attraverso assemblee interne;
e) organizzare attività di formazione e sensibilizzazione, rispetto alle problematiche del presente codice, rivolte con particolare attenzione ai Dirigenti, Direttori di Dipartimento e Capi struttura un’adeguata formazione sarà garantita ai membri del CUG.